I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

I dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale (elaborazione a cura di MediazioneCivile.it).

Gli organismi di mediazione, i mediatori civili

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

Tutti gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, possono costituire organismi di mediazione. Gli organismi devono essere iscritti nel registro degli organismi di conciliazione. Il Ministro della Giustizia disciplina con appositi decreti la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di sezioni separate specializzate, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi. L'organismo deposita presso il Ministero la domanda di iscrizione nel registro e il proprio regolamento di procedura e il codice etico dei quali comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste le modalità telematiche di mediazione eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate per l’approvazione le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della Giustizia (assieme al Ministero dello Sviluppo Economico per gli affari in materia di consumo) il quale valuta anche l'idoneità del regolamento. Presso il Ministero della Giustizia è istituito anche l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto ministeriale che lo istituisce stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché le modalità di svolgimento dell'attività di formazione in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Lo stesso decreto stabilisce inoltre la data a decorrere dalla quale detta formazione costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

Risorse, regime tributario e indennità

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla mediazione civile sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Con decreto ministeriale sono determinati:

Soltanto nei casi di mediazione obbligatoria (in quanto condizione di procedibilità del giudizio), le parti ammesse al gratuito patrocinio sono esonerate dal pagamento dell'indennità del mediatore. A tal fine, la parte esonerata è tenuta a depositare presso l'organismo di conciliazione un’apposita dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta del mediatore, la documentazione necessaria a comprovarlo. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione al variare del costo delle vita su base Istat.

Organismi presso a tribunali

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi a loro disposizione dal Presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti nel registro a semplice domanda, previa verifica del possesso dei requisiti minimi.

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

Anche i consigli di altri ordini professionali (ingegneri, commercialisti, periti, ecc.) possono istituire, per le materie di loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali. Tali enti, però, oltre che ad avvalersi di proprio personale, devono anche utilizzare locali propri. Gli organismi autorizzati dal Ministero e quelli istituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, previa verifica del possesso dei requisiti minimi.

Current version: 05 Mar 2010.

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