I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

I dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale (elaborazione a cura di MediazioneCivile.it).

Disposizioni in materia fiscale e informativa

Credito d'imposta

Alle parti che hanno corrisposto l'indennità ai mediatori è riconosciuta, in caso di successo della mediazione, un’agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta fino a 500 euro, che deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Esso non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Informazioni al pubblico

Il Ministero della Giustizia cura la divulgazione al pubblico dell’istituto della mediazione civile.

Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

Sono stati abrogati alcuni articoli sulla conciliazione societaria, ponendo così le basi per l’assorbimento di essa nell’alveo della mediazione civile.

Restano ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione (ad esempio, l’art. 410 e ss. c.p.c., o l'art. 46 L. 203/1982), nonché le disposizioni sui procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, i quali sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto sulla mediazione civile.

Le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria (che costituisce condizione di procedibilità) acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati successivamente.

Current version: 05 Mar 2010.

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