Cosa è la mediazione civile?

La mediazione civile e commerciale è un nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

La mediazione si distingue nettamente da altri fenomeni di conciliazione o arbitrato. Sono elementi caratterizzanti l’istituto le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.

La mediazione civile nasce dalla constatazione che molti conflitti tra soggetti privati possono essere risolti non soltanto attraverso la netta individuazione dei torti e delle ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli tendenti a rinegoziare o a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi dei rapporti. In tal modo, si rende possibile il prolungamento di tali rapporti senza giungere necessariamente alla loro cessazione definitiva.

Il mediatore civile, infatti, a differenza del giudice che è strettamente vincolato al principio della domanda, può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti nell’ottica di una prospettiva futura.

Proprio per perseguire tali scopi, sono state individuate delle particolari materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio). Oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione). Oppure ancora, in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari).

Allorquando vi siano controversie relative a queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di tentare prima la mediazione (oppure gli altri procedimenti conciliativi previsti dalla legge). In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è facoltativo ed è anche prevista l’eventualità che sia il giudice di invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione, quando la natura della causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscono.

Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli proporrà alle parti una soluzione della controversia (come tale fondata sulla logica della distribuzione delle ragioni e dei torti).

Al di là delle ipotesi in cui sia obbligatorio il ricorso a questo istituto o in cui sia il giudice ad invitare le parti a ricorrervi, sono previsti degli strumenti finalizzati ad incentivare i privati a comporre i loro conflitti tramite la mediazione civile. In particolare è prevista un’agevolazione fiscale in forma di credito di imposta.

Current version: 05 mar 2010.

Mediazione Civile

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