Cosa non è la mediazione civile
Con la preziosa collaborazione dell'Associazione VivInsieme, cerchiamo di fare maggiore chiarezza sui termini con cui la mediazione civile è chiamata dai media e sulle differenze esistenti tra la mediazione e gli altri istituti giuridici finalizzati alla risoluzione delle controversie.
Il testo seguente rappresenta il contenuto del breve ma utilissimo documento cortesemente inviatoci dall'Associazione e scaricabile da qui.
La mediazione civile e commerciale
Termini e definizioni
Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della mediazione civile e commerciale o semplicemente mediazione civile.
Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; in seguito, anche per condominio e danni da circolazione dei veicoli).
Nell'ambito della mediazione civile, le norme indicate definiscono espressamente:
- la mediazione: l'attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia;
- il mediatore (non il conciliatore): il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
- la conciliazione: il semplice risultato positivo della mediazione;
- l'organismo di mediazione: l'ente pubblico o privato (iscritto al registro degli organismi abilitati alla mediazione) presso il quale si svolge il procedimento.
Cosa non è la mediazione civile e commerciale?
La mediazione civile non è l'arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.)
perché il mediatore civile, a differenza dell'arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.
La mediazione civile non è la conciliazione (né può definirsi "nuova conciliazione")
perché il termine conciliazione identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria (D.Lgs. 5/2003), la conciliazione penale (D.Lgs. 274/2000), la conciliazione del lavoro (D.Lgs. 80/1998 e Legge 183/2010), la conciliazione presso i Corecom (Legge 249/1997), la conciliazione presso le Camere di Commercio (Legge 580/1993), ecc.
La mediazione civile non è "mediazione obbligatoria" (né "conciliazione obbligatoria")
perchè, innanzitutto, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.
La mediazione civile non è "mediaconciliazione" (né "media-conciliazione")
perché il termine mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto a qualsiasi norma nonché al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso "media-" riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.
Maggiori dettagli sul sito www.giustizia.it
Current version: 13 Mar 2011.