Avvocati: mediazione civile e incarichi assunti dal 20.3.2010

A partire dal 20 marzo 2010, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3° del D.Lgs. n. 28/2010, gli avvocati, all'atto del conferimento dell'incarico, devono informare i propri assistiti della possibilità (in alcuni casi, dell'obbligo) di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali. Infatti, la mancanza di una informativa scritta rende annullabile il mandato tra avvocato e cliente. L'informazione deve essere fornita tanto alla parte attrice quanto a quella convenuta.

Per questo motivo, con la Circolare n. 11 del 15 marzo 2010, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto un Modello di Informativa (distinto dall'atto di conferimento della procura alle liti e da allegare ad esso) da far sottoscrivere all'assistito, sia nel caso in cui il procedimento di mediazione sia liberamente scelto dalle parti (mediazione facoltativa), sia nel caso in cui il ricorso allo stesso sia previsto dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (mediazione obbligatoria). Il modello, oltre ad esser riportato qui di seguito, può essere anche scaricato in formato "rtf" facilmente modificabile: Informativa Mediazione.

   MODELLO DI INFORMATIVA
   Art. 4, 3° comma del D.Lgs, n. 28 del 4 marzo 2010

   Io sottoscritto......, dichiaro di essere stato informato dall'Avv. ......, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,

   1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e ...... (indicazione della controparte) in relazione a ...... (indicazione della lite); nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

   2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

   3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
     a) della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
     b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
     c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell'Assistito)       (Sottoscrizione dell'Avvocato)

 

Il C.N.F. consiglia inoltre di indicare, nell'atto di conferimento della procura, il riferimento all'avvenuta informazione, adottando la seguente formula:

" Il sottoscritto…... nato a …... il …... e residente a …... in via …... n. ... C.F. …..., informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo…... "

 

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