Avvocati: mediazione civile e incarichi assunti dal 20.3.2010
A partire dal 20 marzo 2010, secondo quanto previsto dall'art.
4 comma 3° del D.Lgs. n. 28/2010, gli
avvocati, all'atto del conferimento dell'incarico, devono informare i propri
assistiti della possibilità (in alcuni casi, dell'obbligo) di avvalersi del procedimento di mediazione e
delle relative agevolazioni fiscali. Infatti, la mancanza di una informativa
scritta rende annullabile il mandato tra avvocato e cliente. L'informazione
deve essere fornita tanto alla parte attrice quanto a quella convenuta.
Per questo motivo, con la Circolare
n. 11 del 15 marzo 2010, il Consiglio Nazionale Forense ha
predisposto un Modello di Informativa (distinto dall'atto di
conferimento della procura alle liti e da allegare ad esso) da far
sottoscrivere all'assistito, sia nel caso in cui il procedimento di
mediazione sia liberamente scelto dalle parti (mediazione facoltativa),
sia nel caso in cui il ricorso allo stesso sia previsto dalla legge come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (mediazione
obbligatoria). Il modello, oltre ad esser riportato qui di seguito, può
essere anche scaricato in formato "rtf" facilmente modificabile:
Informativa Mediazione.
MODELLO DI INFORMATIVA
Art. 4, 3° comma del D.Lgs, n. 28 del 4 marzo 2010
Io sottoscritto......,
dichiaro di essere stato informato dall'Avv. ......, in ossequio
a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010,
n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione
previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione
stragiudiziale della controversia insorta tra me e ......
(indicazione della controparte) in relazione a ......
(indicazione della lite); nonché dell'obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010
(ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti
dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993
e successive modificazioni), in quanto condizione di
procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra
descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la
gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura,
ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta
commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di
mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo;
credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle
circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro
entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore
superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data,
(Sottoscrizione dell'Assistito) (Sottoscrizione dell'Avvocato) |
Il C.N.F. consiglia inoltre di indicare, nell'atto di conferimento della
procura, il riferimento all'avvenuta informazione, adottando la seguente
formula:
" Il sottoscritto…... nato
a …... il …... e residente a …... in via …... n. ... C.F. …...,
informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo
e difenderlo…... " |