I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile
I dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale (elaborazione a cura di MediazioneCivile.it).
Disposizioni generali
Definizioni
Il D.Lgs. inizia delineando alcuni concetti basilari al fine di delimitare l’istituto rispetto ai fenomeni della conciliazione giudiziale e dell'arbitrato. Vengono infatti definiti:
- la mediazione, ossia l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia tra due parti o ad una proposta di risoluzione;
- il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti (caratteristica che differenzia la mediazione da forme arbitrali o pararbitrali di risoluzione delle controversie);
- la conciliazione, intesa come esito positivo (composizione di una controversia) dell’attività di mediazione;
- l’organismo, ossia l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione;
- il registro degli organismi abilitati alla mediazione, istituito e regolamentato con decreto ministeriale.
Controversie oggetto di mediazione
La mediazione può riguardare qualunque controversia civile e commerciale relativa a diritti disponibili. Non è comunque preclusa la possibilità di ricorrere alle negoziazioni volontarie e paritetiche su controversie civili e commerciali, né alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di soggetti terzi e imparziali).
In particolare, il ricorso alla mediazione civile (o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge) è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno per responsabilità medica;
- risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non è ammesso, invece, il ricorso alla mediazione:
- nei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (finalizzati a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo; la mediazione può comunque operare successivamente);
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti interdittali (nella fase di merito è comunque ammessa la mediazione);
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (allo scopo di non favorire manovre dilatorie da parte del debitore esecutato);
- nei procedimenti in camera di consiglio (per la maggiore flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere);
- nell'azione civile esercitata nel processo penale (in quanto subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso).
Maggiori dettagli all'interno della pagina sul Procedimento.
Current version: 05 Mar 2010.