I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

I dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale (elaborazione a cura di MediazioneCivile.it).

Il procedimento di mediazione

Disciplina applicabile e forma degli atti

Il procedimento è disciplinato da un regolamento privato del quale deve dotarsi ciascun organismo di mediazione. Il regolamento deve contenere le modalità di nomina del mediatore (in modo che ne sia assicurata l'idoneità e l'imparzialità) e garantire la riservatezza del procedimento. Non sono previste formalità per gli atti del procedimento e la mediazione può anche svolgersi secondo modalità telematiche, purchè sia previsto e disciplinato dal regolamento.

Accesso alla mediazione

Si accede alla mediazione mediante semplice domanda scritta che va depositata presso l’organismo scelto. Se per la stessa controversia sono presentate più domande, la mediazione si svolge dinanzi all'organismo che per primo ha ricevuto la domanda. La domanda deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (requisito formale minimo che permette di individuare la controversia agli effetti della prescrizione e della decadenza). Ogni avvocato, al quale una parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la riguarda, ha il dovere di informarla, per iscritto e all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione civile e delle agevolazioni fiscali previste. L'avvocato informa l'assistito anche dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il professionista non provvede a tali obblighi di informazione, il contratto concluso con l'assistito è annullabile. Tale comunicazione è sottoscritta dall’assistito e deve essere allegata all’atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Condizione di procedibilità

Il preventivo ricorso alla mediazione civile (o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge) è obbligatorio per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno dalla circolazione di veicoli e natanti, per responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tali materie, quindi, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare prima la mediazione. Il mancato ricorso alla mediazione può essere eccepito dal convenuto (obbligatoriamente nel primo atto difensivo a pena di decadenza) oppure rilevata d'ufficio dal giudice (non oltre la prima udienza). Se il giudice rileva che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa l’udienza successiva dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione della mediazione. Allo stesso modo provvede quando non si è fatto ricorso alla mediazione, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il preventivo ricorso alla mediazione non è obbligatorio in caso di azioni a tutela di interessi superindividuali previsti dal codice del consumo. In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è facoltativo.

Il giudice può, comunque e in qualunque momento (anche in sede di giudizio d'appello), invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione, se la ritiene possibile dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti (invito che deve essere rivolto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni oppure, se questa non è prevista, prima della discussione della causa). Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione della mediazione (se la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione). Lo svolgimento della mediazione non preclude comunque la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (anche perché il mediatore è privo di qualsiasi potere di intervento relativamente alle situazioni di emergenza) ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Non si può ricorrere alla mediazione (né a quella obbligatoria, né a quella su invito del giudice):

Se un contratto oppure uno statuto societario prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di una delle parti, dispone il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della mediazione. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, purchè sia iscritto nel registro dei mediatori (se non lo è, davanti a un altro organismo che sia iscritto), anche se è sempre possibile per le parti scegliere un organismo diverso.

Una volta che sia stata comunicata alle altre parti, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell’impedimento della decadenza. Tuttavia, la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta (ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo mediatore).

Durata

Il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione (oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa), non è soggetto a sospensione feriale e non si computa ai fini delle disposizioni sulla cd ragionevole durata del processo.

Procedimento

Una volta ricevuta la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. Quindi, ne dà comunicazione all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (dove non sia possibile, egli può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ai quali spetta un distinto compenso aggiuntivo). Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento e il mediatore deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la soluzione della controversia. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

Dovere di riservatezza

Il mediatore e chiunque presta il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento. Il mediatore è inoltre tenuto, salvo consenso della parte dalla quale provengono le informazioni, alla riservatezza nei confronti delle altre parti circa le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di colloqui separati.

Inutilizzabilità e segreto professionale

Salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate in un giudizio avente lo stesso oggetto anche parziale, che sia stato iniziato o riassunto in seguito all'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere costretto a deporre davanti ad alcuna autorità sulle dichiarazioni e sulle informazioni apprese nel corso della mediazione.

Conciliazione

La mediazione può avere 3 potenziali esiti:

  1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore (in veste di semplice facilitatore dell’accordo) forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti.
  2. Se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione informandole prima delle possibili conseguenze relative al pagamento delle spese processuali. Egli può comunque formulare la proposta in qualunque momento del procedimento, se le parti gliene fanno concorde richiesta. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto ed esse, sempre per iscritto ed entro 7 giorni, fanno pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta (in mancanza di una risposta nel termine, la proposta si considera rifiutata). Se tutte le parti aderiscono alla proposta, il mediatore forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L'accordo raggiunto (sia quello amichevole, che quello su proposta del mediatore) può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo degli obblighi stabiliti. Se con l'accordo, sono conclusi contratti o atti previsti di cui all'art. 2643 del codice civile, per la trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.
  3. Qualora la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; anche in questo caso, il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nello stesso verbale, il mediatore indica la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo ed una copia viene rilasciata alle parti che la richiedono.

Efficacia esecutiva ed esecuzione

Se il contenuto del verbale di accordo non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, l’atto può essere omologato dal Presidente del Tribunale competente su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Spese processuali

Qualora vi sia piena corrispondenza tra il contenuto della proposta formulata dal mediatore e il provvedimento che in seguito definisce il giudizio, è prevista una rilevante eccezione al principio della soccombenza: il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente (quelle riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta), nonché al pagamento di un'ulteriore somma a favore dello Stato a titolo di sanzione. La disposizione si applica anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto agli esperti. Se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice può comunque, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, escludere (indicandone esplicitamente i motivi) la restituzione alla parte vincitrice delle spese sostenute per l'indennità del mediatore e il compenso degli esperti. Salvo diverso accordo, le disposizioni relative alle spese processuali non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Obblighi del mediatore

Il mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (con l’esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve:

Mediazione nell'azione di classe

La mediazione non costituisce condizione di procedibilità relativamente all’azione di classe prevista dal codice del consumo. Al tempo stesso, l’azione di classe non preclude la mediazione civile. La conciliazione avvenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione alla classe, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Current version: 05 Mar 2010.

Procedimento della Mediazione Civile

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