La Mediazione Civile e il PATTO di FAMIGLIA (Dott. Giacomo Lavacca)
Il DLGS n.28/2010 al suo art. 5 nell' indicare le materie che possono essere oggetto di Mediazione Civile fa rientrare le Successioni ed attinente alle Successioni è l' istituto del PATTO di FAMIGLIA. Nell' Ipotesi di IMPRESA FAMILIARE il Fondatore e Titolare dell' IMPRESA FAMILIARE, che denominiamo Imprenditore, con un particolare contratto denominato, per l' appunto, PATTO di FAMIGLIA, trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda (cioè IMPRESA FAMILIARE) o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti.
Il Patto di famiglia:
- Deve essere stipulato nella forma di atto pubblico;
- Gli assegnatari devono essere necessariamente tutti coloro che sarebbero legittimari in caso di apertura di successione
- Può essere impugnato per i vizi del consenso
- Può essere sciolto o per mutuo consenso o per recesso
- La norma finale prevede già che le controversie in materia siano demandate agli organismi di conciliazione.
Da quanto premesso ne consegue che:
- Le Controversie inerenti il PATTO FAMILIARE possono essere definite in sede di Mediazione Civile facendo istanza all' Organismo di Conciliazione;
- Lo stesso PATTO di FAMIGLIA può contenere la clausola che rimetta la soluzione delle controversie, tramite apposita istanza, all' Organismo di Conciliazione;
Giacomo LAVACCA
Mediatore civile (Pordenone)
Delegato Regionale per il Friuli–Venezia–Giulia
Organismo di Conciliazione Ca.me.con.
DGL dott. Giacomo LAVACCA
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Current version: 24 Mar 2011.

